Sì al Contratto di Quartiere in un’area poco urbanizzata
Con la sentenza n. 4104 del 1° settembre 2008, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la proposta di un progetto nell’ambito del programma “Contratti di Quartiere”, da realizzarsi in un’area urbana scarsamente edificata.
Al Consiglio di Stato si è rivolto un consorzio che aveva proposto ad un Comune un progetto che mirava a qualificare un quartiere attraverso un complesso di interventi destinati ad incidere sulla viabilità, sulla dotazione di parcheggi e di un’altra serie di infrastrutture a vocazione pubblica (scuola, parco); prevedeva inoltre la realizzazione di nuove abitazioni e di strutture di carattere commerciale. L’iniziativa rispondeva esteriormente all’idea di innovazione dell’ambiente urbano che è alla base dell’intervento legislativo considerato – i “Contratti di Quartiere” previsti dalla Legge 8 febbraio 2001, n. 21 – il quale appunto (sulla falsariga dei cd. “contrats de ville” francesi) si propone di superare con modelli inusuali e sperimentali il degrado di talune aree di centri abitati.
Il Comune non ha però accolto la proposta motivando la sua decisione con il fatto che l’area oggetto dell’intervento non sarebbe ancora configurabile come quartiere e che il progetto proposto non prevede interventi sugli edifici esistenti ma nuove attività, oltretutto su aree delle quali il proponente non vanta alcuna disponibilità giuridica.
Il Tar ha dato ragione al Comune ritenendo che l’iniziativa non corrisponderebbe alla fisionomia del “Contratto di Quartiere” tracciata dalla normativa di riferimento perché, mentre quest’ultima impone la riqualificazione di aree già edificate e degradate, la proposta progettuale consiste nell’idea di urbanizzare un’area di completamento tuttora prevalentemente libera da edifici.
Secondo i ricorrenti, invece, l’area è identificata come quartiere dalla stessa Amministrazione comunale e risulta ubicata tra i nuclei abitati del centro urbano. Gli appellanti chiedono poi il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’arresto procedimentale imposto dal Comune, quantificati in un importo pari al 20% del valore dell’iniziativa.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso evidenziando che la bocciatura da parte del Comune non è supportata da una motivazione capace di giustificare la divergenza del progetto rispetto al paradigma dell’intervento quale esso risulta delineato dal DM 21 novembre 2003. secondo i giudici le finalità indicate dal suddetto DM non sono criteri tassativi ai quali il progetto avrebbe dovuto necessariamente rispondere. In altre parole, il Comune avrebbe dovuto esaminare l’insieme delle attività prospettate per stabilire se queste, nel loro complesso, potessero risultare funzionali o meno allo scopo indicato dalla legge.
Un tale esame è mancato perché la Giunta ha ritenuto decisivo il fatto che il progetto non si sostanziasse in un’iniziativa di recupero del patrimonio edilizio esistente e degradato nonché il fatto che l’area non potesse essere definita come quartiere e non fosse nella disponibilità del proponente.
E comunque – spiega il CdS - nessuno di tali elementi precluderebbe l’ammissibilità del progetto, perché l’intervento innovativo non poteva essere valutato dal solo punto di vista edilizio ma doveva essere considerato anche per la sua potenzialità di incidere sugli altri obiettivi, quale il degrado dell’ambiente urbano, la carenza di servizi, il contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo, etc. Con la conseguenza che, ragionando in astratto, anche un intervento che non si fosse preoccupato di intervenire sull’edilizia esistente avrebbe potuto esser ritenuto aderente alla fisionomia del programma di coincentivazione previsto dalla Legge 21/2001 e, quindi, avrebbe potuto essere ammesso a partecipare al programma.
Tale è il caso del progetto considerato, il quale si prefigge, con un insieme mirato e combinato di interventi, di incidere non solo sul fabbisogno abitativo (con nuove costruzioni), ma anche sul sistema di comunicazione viaria e su tutti quegli aspetti di infrastrutturazione secondaria che notoriamente sono suscettibili di migliorare la qualità della vita (parcheggi, aree a verde, luoghi di istruzione, centri commerciali) e le opportunità di occupazione.
In conclusione, l’appello è stato accolto. Quanto al risarcimento, il Comune si è occupato di uno specifico segmento procedimentale ed il suo provvedimento ha determinato un irreversibile arresto dell’iter. Di conseguenza il consorzio ha diritto al risarcimento.
(Fonte www.edilportale.com)



